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Processo civile: come gestire i depositi telematici dopo la riforma

Dal 1° Marzo scorso, è in vigore la Riforma Cartabia in materia civile (legge 26 novembre 2021 n. 206, a cui è seguita l’emanazione del Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149). Il Legislatore ha voluto creare uno strumento che permettesse di accelerare i riti processuali e la definizione dei giudizi, attraverso la “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio”.

Questo quadro di rinnovamento, certamente necessario e caldeggiato negli anni scorsi da tutto il settore della Giustizia, assume maggior rilievo alla luce dell’impegno che l’Italia si è assunta con l’UE e che consiste nella riduzione dell’arretrato dei processi civili del 55-65%, entro la fine del 2024, e del 90%, entro la metà del 2026. Va detto che tale atto di responsabilità era doveroso, in quanto funzionale all’ottenimento dei finanziamenti previsti dal PNRR. La riforma della Giustizia difatti, è condizionale: dal raggiungimento dei suoi obiettivi dipende l’erogazione dei fondi all’Italia. Per questa ragione l’entrata in vigore della riforma è stata anticipata dal 30 giugno al 28 febbraio 2023, al fine di ampliare la finestra temporale stabilita per lo snellimento dei tempi della Giustizia.

La PA, dunque, si trova stretta tra due forze contrapposte: da una parte la necessità impellente di applicare la riforma Cartabia e ridurre l’arretrato, dall’altra i reali problemi quotidiani che hanno portato negli anni alla dilatazione estrema dei tempi del processo civile:

  • la forte carenza d’organico, sia dei magistrati che del personale amministrativo;
  • l’inadeguatezza dei sistemi telematici.

Secondo le associazioni di avvocati e magistrati, quindi, modificare il rito non basta. Le associazioni ANM (Associazione nazionale magistrati), UNCC (Unione nazionale camere civili) AIGA (associazione italiana giovani avvocati) e ANF (Associazione nazionale forense) hanno costituito un tavolo comune per segnalare al Governo le criticità legate alla riforma.

Cosa cambia con la riforma Cartabia

La riforma introduce diverse novità, che, sulla carta, cambiano le prassi dei tribunali e riducono effettivamente la lunghissima serie di adempimenti intermedi che si frappongono tra un atto di citazione e la sentenza. Ci riferiamo in particolare ad alcune tematiche, che andiamo a descrivere in sintesi:

  • Contezioso civile – Sono due le chiavi di rinnovamento in questo settore. Innanzitutto, la forma degli atti del processo, che viene lasciata libera con l’art. 121. La chiarezza e la semplicità nella redazione sono gli unici vincoli posti. Seguendo il modello del processo del lavoro, poi, il nuovo art. 183 dispone la concentrazione dei termini processuali, messa in capo al Giudice, che dovrà svolgere un tentativo di conciliazione e indicare anche un calendario delle udienze. Il deposito degli atti avrà tempistiche fisse e ravvicinate: precisazione-conclusioni (60 giorni prima dell’udienza), comparse-conclusionali (30 giorni prima dell’udienza) e memorie di replica (15 giorni prima dell’udienza).
  • Diritto del lavoro – Tre gli elementi di novità: rito unico in caso di licenziamento, allineamento del rito del lavoro alle riforme in materia di appello e introduzione della negoziazione assistita facoltativa. Le modifiche sono atte a ridurre l’attuale proliferazione di riti. L’abrogazione del rito Fornero nei processi del lavoro e l’introduzione del nuovo articolo 41bis consente il singolo ricorso, nel quale avanzare, contemporaneamente, le domande di accertamento relative all’illegittimità del licenziamento, e quelle relative a risarcimenti, inquadramenti superiori, versamento contributi, eccetera. La riforma dà priorità alle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione e introduce la negoziazione assistita facoltativa, che rafforza la posizione del lavoratore e mette al centro il ruolo dell’avvocato.
  • Volontaria giurisdizione – La riforma introduce un’alternativa al giudice tutelare in caso di richiesta d’autorizzazione per la stipula di atti pubblici/ scritture autenticate o per l’accettazione di beni ereditari nei quali sia coinvolto un minore o un soggetto incapace: si tratta del “notaio rogante”, al quale i genitori, i tutori e gli amministratori di sostegno potranno rivolgersi, accelerando e snellendo la procedura autorizzativa.
  • Esecuzione immobiliare – La riforma Cartabia introduce la “vendita diretta” di un immobile pignorato, come scelta alternativa rispetto alla “vendita ordinaria”. In questo caso, l’atto di vendita dell’immobile esecutato dovrà essere presentato al Giudice 10 giorni prima dell’udienza di vendita, valutato e sottoposto ai creditori. In assenza di opposizioni, si potrà evitare la lunga procedura di vendita ordinaria. Per agevolare il percorso di vendita diretta, inoltre, l’art 559 cumula le funzioni del custode giudiziario e dei delegati alle vendite, in un’unica figura professionale. Il custode giudiziario non è un dipendente pubblico, bensì un professionista privato che ha un interesse personale a concludere velocemente la vendita per riscuotere il proprio compenso al termine dell’incarico.

Come gestire l’obbligo del deposito telematico

Una delle maggiori preoccupazioni della PA, relativamente alla riforma Cartabia, è l’attuale processo telematico, che il Codice dell’Amministrazione digitale e il regolamento europeo eIDAS vorrebbero strutturato sulla base di criteri tecnici uniformi. Purtroppo, così non è: questo tipo di procedimento avviene, tuttora, con interruzioni e aggiornamenti che bloccano il sistema troppo di frequente, complicando di fatto il lavoro dei giudici.

Pensando all’obbligatorietà dell’invio di depositi telematici, come disposto dalla riforma Cartabia, per esempio, non è possibile trascurare che attualmente i documenti vengano redatti e depositati con diverse modalità; che esistano regole non-univoche sulla produzione del documento, sulle sottoscrizioni digitali, sulle attestazioni di conformità e sulle notifiche di deposito. La riforma vuole che la ricezione dei documenti da parte del dominio Giustizia s’intenda conclusa nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia. Tuttavia, la norma lascia aperta la possibilità che l’invio degli atti alle cancellerie possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dalla PEC.

Tra gli impegni della PA, dunque, vi è anche quello di individuare soluzioni applicative congiunte, che possano permettere di attuare la riforma Cartabia, facendo fronte alla velocità procedurale che questa introduce.

In ottica di creare uno strumento di supporto a tutto il personale della PA operante nella Giustizia, TeamSystem ha aggiornato la sua piattaforma TeamSystem PA Legal. Grazie alla sua natura integrabile e collaborativa, PA Legal permette alla PA di avere un controllo totale e automatico dei documenti, a livello di stesura, accessibilità e modifiche, gestendo tutte le differenze procedurali, i flussi approvativi, il deposito telematico e le tempistiche.

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