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Whistleblowing: tutte le novità sul nuovo quadro normativo

Con la pubblicazione della delibera n. 311 del 12 luglio 2023 dell’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC) “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (di seguito: Linee Guida) si completa il complesso quadro di riferimento della nuova disciplina sul whistleblowing in vigore dal 15 luglio 2023. Sulle Linee Guida si è espresso, con parere favorevole, il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 304 del 6 luglio 2023.

La nuova disciplina che rafforza ed estende anche al settore privato procedure e tutele prima previste quali obbligatorie solo per il settore pubblico, ha l’obiettivo di contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione contribuendo all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per ogni organizzazione e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Per incoraggiare le segnalazioni delle violazioni vengono rafforzati i meccanismi di protezione -sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni- dei soggetti che si espongono con le segnalazioni ora estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore e altri soggetti che possono essere coinvolti di riflesso, oltre alle persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le Linee Guida sostituiscono quelle adottate dall’ANAC con delibera n. 469/2021.

Il provvedimento offre un quadro sintetico delle principali novità del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito: d.lgs. 24/23), che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937, relativamente ai soggetti, pubblici e privati, che sono obbligati a rispettare la nuova disciplina e alle materie che possono formare oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica, tipizzando le fattispecie di violazione.

Di particolare interesse gli allegati alle Linee Guida: in particolare gli Allegati n. 2 e n. 3 che contengono dettagliate istruzioni sulle modalità di trasmissione e di acquisizione di una segnalazione tra ANAC e l’Organizzazione esterna (l’ente pubblico o privato) che riceve una segnalazione e/o comunicazione di misure ritorsive. Per le pubbliche amministrazioni potranno farlo i RPCT (i responsabili per la prevenzione la corruzione e la trasparenza) accedendo alla piattaforma ANAC utilizzando il loro account già accreditato presso ANAC. In tutti gli altri casi, o per le pubbliche amministrazioni che delegano una figura diversa dal RPCT, possono farlo tali soggetti, inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.

Molto ricche le 20 note di approfondimento sui temi di più rilevante novità che costituiscono una concreta guida per una corretta applicazione della complessa normativa:

  • Approfondimenti 1-9: Ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione;
  • Approfondimento 11 Il canale esterno: vengono analizzate le modalità di presentazione delle segnalazioni, con particolare attenzione alle due rilevanti novità costituite dal canale esterno, attivato e gestito da ANAC (percorribile solo al verificarsi delle condizioni espressamente previste all’art. 6 del d.lgs. 24/23) attraverso la piattaforma informatica accessibile tramite browser, disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC[1], che utilizza dei meccanismi di crittografia al fine di assicurare sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione e mantenere riservati tutti i dati della segnalazione;
  • Approfondimento 12 La divulgazione pubblica: strumento per rendere di dominio pubblico le informazioni sulle violazioni da utilizzare solo quando gli altri canali non hanno funzionato o per casi di particolare gravità (imminente o palese pericolo per il pubblico interesse o rischio di ritorsioni);
  • Approfondimento 13- 20 Le misure di sostegno: a) l’obbligo della tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti tutelati con la conseguente necessità che le amministrazioni e gli enti in qualità di titolari del trattamento, autorizzino al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati che devono ricevere un’adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni; b) la configurabilità di una ritorsione e la sua protezione con l’inversione dell’onere probatorio. Il legislatore ha previsto un’inversione dell’onere probatorio stabilendo che laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l’onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione; c) le limitazioni di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Infine occorre sottolineare che le Linee guida fanno rinvio ad ulteriori specifiche integrazioni dedicate alla gestione dei canali interni ma anche le misure che saranno adottate per l’implementazione delle misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore, assoluta novità introdotta dall’art. 18 del d.lgs. 24/23 sempre con l’obiettivo di rafforzare la protezione del segnalante al fine di garantire la migliore effettuazione della segnalazione, insieme alla protezione  al meglio della sua identità e di assicurare altresì il diritto di difesa della persona segnalata.


  • [1] https://ift.tt/mel5XdT whistleblowing.

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